Formazione dei lavoratori alla sicurezza in azienda: cose da sapere
Parlando di formazione dei lavoratori in ambito di sicurezza, uno dei temi più discussi è se possa essere svolta fuori dall’orario di lavoro.
L’argomento non va sottovalutato, in quanto si collega alla normativa vigente in materia di sicurezza e, al contempo, può influenzare il grado di efficienza sul posto di lavoro.
In questo articolo facciamo chiarezza sugli obblighi del datore di lavoro e dei dipendenti.
Formazione dei lavoratori: orario di lavoro o no?
Dal punto di vista normativo la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza va organizzata secondo quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/2008), che comprende un percorso di formazione obbligatoria per lavoratori dipendenti, titolari e preposti.
Secondo la normativa (in particolare dal comma 12 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/2008), la formazione alla sicurezza deve essere effettuata durante l’orario di lavoro e non può in alcun modo prevedere oneri economici ricadenti sui lavoratori.
In questo contesto, il titolare dell’azienda è tenuto a formare e informare il singolo dipendente circa i temi della prevenzione e della salute e sicurezza, soprattutto in relazione alla mansione svolta.
In base a quanto sopra, anche nei rari casi in cui la formazione dei lavoratori venga comunque somministrata al di fuori del normale orario di lavoro, il titolare è comunque tenuto a retribuire il lavoratore per l’ammontare di ore di lavoro straordinario dedicate alla formazione.
È inoltre importante ricordare che, per il lavoratore, la partecipazione ai corsi di formazione per la sicurezza organizzati dall’azienda è obbligatoria. In caso di mancata partecipazione, il datore di lavoro può decidere di disporre delle sanzioni disciplinari o di procedere con il licenziamento per giusta causa.
Formazione dei neoassunti: facciamo chiarezza
Un aspetto importante della formazione dei lavoratori riguarda i lavoratori neoassunti. Sebbene molti datori di lavoro credano che la formazione possa essere erogata entro i primi 60 giorni dall’assunzione, in realtà la situazione è diversa: il periodo di 60 giorni costituiva una deroga con validità limitata ai 18 mesi successivi alla pubblicazione dell’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011.
Come confermato anche dalla sentenza della Cassazione Penale Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301 – la formazione deve essere portata a termine prima che il lavoratore inizi la sua attività (art 37 del D.Lgs 81/08). La formazione, inoltre, deve essere strutturata e specifica, e non può limitarsi all’affiancamento informale.
Organizzazione e pianificazione della formazione del lavoratore
Abbiamo quindi stabilito che la formazione del lavoratore deve svolgersi durante le ore di lavoro. Vediamo ora come deve essere strutturata.
Il percorso di formazione alla sicurezza deve essere elaborato a partire dal Documento di Valutazione dei Rischi e in seguito organizzato in sinergia con un ente accreditato.
La formazione va organizzata in due moduli:
- primo modulo – modulo comune a tutti i settori, in cui si affronta il concetto di rischio e altri concetti chiave legati alla prevenzione; si definiscono i ruoli e le responsabilità delle figure chiave, come anche diritti e doveri di tutti i membri dell’organico aziendale,
- secondo modulo – modulo di formazione specifica per i rischi legati alle attività svolte; il percorso di formazione può avere inizio al momento dell’assunzione, del trasferimento in una nuova azienda o al cambio dell’attività all’interno dello stesso ufficio.
Formazione alla sicurezza come valore aggiunto
Nella maggior parte dei casi, la formazione dei lavoratori in ambito di sicurezza viene percepita come un’attività a scarso valore, ma necessaria per non incorrere in ripercussioni legali.
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Con questo approccio, la formazione dei lavoratori diventa un valore aggiunto in grado di portare vantaggi concreti per le aziende.
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