Decreto milleproroghe per formazione, antincendio e SINP
Novità del Decreto milleproroghe
Con il nuovo Decreto milleproroghe Legge 244/2016 sono entrate in vigore diverse novità.
È stata approvata la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017. Il testo è entrato in vigore il 1° marzo 2017.
Le proroghe riguardano:
- la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- l’adeguamento della normativa antincendio nelle scuole, negli asili nido e nelle strutture ricettive alberghiere
- l’abilitazione all’uso delle macchine agricole
Tra le proroghe più significative ce n’è una in particolare che interessa il settore agricolo. Con il Decreto milleproroghe è entrato in vigore l’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole. Ora prorogata al 31 dicembre 2017.
Con il comma 2-ter è stata ulteriormente prorogata, come già avvenuto con il Decreto del fare, l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole. E si indica che i corsi di aggiornamento devono essere effettuati entro dodici mesi dal 31 dicembre 2017 (cioè entro il 31 dicembre 2018).
Fino cioè ai 12 mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. Restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (prima erano 6 mesi).
Correlata alla precedente, la nuova modifica del D.Lgs. 81/2008 che fa riferimento al contenuto del comma 1-bis, dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Testo Unico.
Una modifica del milleproroghe riguarda l’adeguamento della normativa antincendio nelle scuole. Con la proroga l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola è possibile entro il 31 dicembre 2017 (e non più entro il 31 dicembre 2016).
A questa proroga si è aggiunta la proroga in materia antincendio relativa agli asili nido (comma 2-bis, articolo 4 del testo coordinato) e per le strutture ricettive alberghiere aventi oltre 25 posti letto ed esistenti alla data dell’11 maggio 1994 (comma 11-sexies, articolo 5 del testo coordinato).