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Fase 2 e documento valutazione rischi 2020: è necessario aggiornare il DVR?

Fase 2 e documento valutazione rischi 2020: è necessario aggiornare il DVR?

Covid fase 2 e aggiornamento DVR: è necessario?In questo difficile periodo il rischio contagio è ai primi posti tra le preoccupazioni delle aziende e degli altri ambienti lavorativi. Per prevenire la diffusione del virus, è indispensabile adottare misure preventive, rispettare le norme igieniche, utilizzare dispositivi di sicurezza e altro.

È dunque necessario, ai tempi del Covid-19, aggiornare il DVR?

Legge 81/08 su salute e sicurezza: valutare il rischio nel luogo di lavoro

La valutazione del rischio è responsabilità del datore di lavoro, il quale deve applicare e far rispettare le misure scritte nell’articolo 235 del decreto legislativo 81 del 2008:

  • Eliminare e contrastare la presenza/diffusione dell’agente patogeno o del rischio.
  • Utilizzare un sistema chiuso.
  • Abbassare il più possibile il livello di esposizione per il personale e per i visitatori (clienti, fornitori e altri).

Cosa contiene il DVR?

Nel documento valutazione rischi devono essere presenti alcune importanti indicazioni, tra le quali:

  • un elenco delle attività lavorative, accompagnate dalle varie specifiche, che possono mettere a rischio il lavoratore
  • il numero delle persone (dipendenti o collaboratori) che sono esposti al rischio o lo possono essere
  • la stima dell’esposizione
  • le misure di prevenzione e protezione applicate
  • le indagini che confermano la necessità di eseguire le mansioni che espongono o possono esporre al rischio.

È allora imprescindibile aggiornare il DVR?

Come afferma il Professor Paolo Pascucci, ordinario di Diritto del Lavoro, il contagio da coronavirus non è un rischio che grava su di una o più organizzazioni, ma sul mondo intero, e che bisogna “considerare che il legislatore (in riferimento alla legge 81/08) ha chiaramente indicato che deve trattarsi di ‘tutti’ i rischi presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui operano i lavoratori, vale a dire i rischi specifici che sono connessi al contesto strutturale, strumentale, procedurale e di regole che il datore di lavoro ha concepito e messo in atto per il perseguimento delle proprie finalità produttive”.

Risulta chiaro quindi che l’infezione da SARS-CoV-2 è un rischio biologico che può coinvolgere i lavoratori nelle organizzazioni produttive, ma non può essere considerato un rischio specifico professionale, tranne che per attività lavorative come ad esempio quelle svolte negli ambienti sanitari e ospedalieri.

A chi spetta valutare il rischio?

Continua il professor Pascucci: “di fronte alla comparsa di un rischio biologico generico che minaccia la salute pubblica spetta alle pubbliche autorità – disponendo esse istituzionalmente dei necessari strumenti (competenze scientifiche e poteri) – rilevarlo, darne comunicazione, indicare le misure di prevenzione e farle osservare. Ad esse il datore di lavoro si dovrà adeguare, dovendo ovviamente rispettare il precetto generale di cui all’art. 2087 cc., senza che per questo debba stravolgere il proprio normale progetto prevenzionistico in azienda. Tali misure si affiancheranno provvisoriamente – per la durata della fase di emergenza – a quelle ordinarie, conservando la propria distinta natura e funzione”.

Valutare il rischio derivante dal Covid-19 è infatti compito di Governo, Regioni, Prefetti, Sindaci e gruppi di esperti.

Cosa deve fare il datore di lavoro per la sicurezza dei lavoratori?

La pubblica autorità non ritiene quindi responsabile il datore di lavoro di valutare il rischio di questa pandemia, neanche se dovesse avvalersi di un medico competente, che comunque non avrebbe le competenze scientifiche necessarie per valutare adeguatamente la situazione.

“Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.” (Nota del 13 marzo 2020 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Fase 2 Covid-19: quali comportamenti devono adottare le aziende per la riapertura?

In sintesi, per riaprire la propria azienda/negozio/locale, è bene che i datori di lavoro garantiscano:

  • la pulizia giornaliera e la sanificazione degli ambienti
  • la misurazione della temperatura corporea all’entrata
  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI)
  • l’esecuzione di test sierologici per valutare la presenza di anticorpi
  • la costante sorveglianza sanitaria
  • la formazione del personale, per rispettare la normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e contrastare il contagio.