Formazione preposti: cosa cambia nel testo unico 81/08?
È già entrata in vigore la legge 215 del 17 dicembre 2021 che ha convertito e modificato il Decreto Legge del 21 ottobre 2021 numero 146, nel quale si leggono le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Vediamo insieme cosa cambia nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 81/08 in particolare per la formazione dei preposti.
Modifiche e aggiunte al testo unico 81/08
Il comma 7 dell’articolo 37 del testo unico in merito alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” è stato sostituito con quanto segue:
“il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
È stato inoltre aggiunto il comma 7-ter, che afferma
“per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Inoltre, viene precisato che Datore di lavoro e Dirigenti devono obbligatoriamente individuare e nominare i preposti alle attività di vigilanza e di intervento in caso di comportamenti non conformi. In caso di appalti, il nominativo del Preposto deve essere obbligatoriamente comunicato anche al Committente.
Una formazione necessaria e obbligatoria.
Al comma 2 dell’art. 37 viene inserito un paragrafo che introduce un nuovo Accordo
della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, il quale verrà adottato entro il 30 giugno 2022, e che individuerà:
- la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il datore di lavoro,
- le modalità della verifica finale obbligatoria per i diversi percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori su salute e sicurezza nel luogo di lavoro, e le modalità di verifica sull’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Cosa succede in caso di mancata formazione?
In caso di mancata formazione e addestramento obbligatori, previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per tutti i soggetti aziendali, la nuova legge di conversione prevede il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa, in quanto tali mancanze (come inadempienze nell’elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, del documento di valutazione dei rischi e molte altre) sono considerate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e sono elencate nell’allegato I al decreto legislativo 146/2021.