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Piano sicurezza eventi pubblici: quali regole seguire per evitare rischi

Piano sicurezza eventi pubblici: quali regole seguire per evitare rischi

Pubblico a un concerto: piano sicurezza grandi eventi

 

Finalmente riprendono i grandi eventi sportivi, le manifestazioni, i concerti, le feste all’aperto, ma al divertimento non dobbiamo dimenticare di associare sempre anche il rispetto delle regole. La legge sulla sicurezza degli eventi contiene diverse norme che cercano di evitare eventuali incidenti prevenendo i rischi che è purtroppo facile incontrare.

È solo di pochi giorni fa il fatto che ha sconvolto Berlino, quando un’auto guidata da un 29enne ha invaso il marciapiede investendo diverse persone e provocando la morte di un’insegnante.

Possono accadere incidenti, che avvengono in modo fortuito, o avvenimenti intenzionali che possono provocare tragedie: diventa quindi indispensabile disegnare le opportune misure per garantire la sicurezza di tutti e questo è anche il nostro compito, dei professionisti di 2Di GROUP: possiamo infatti aiutarti nella parte legislativa e burocratica per la creazione e la gestione di un piano sicurezza per eventi pubblici all’aperto e al chiuso.

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Dobbiamo tornare al 18 giugno del 1931 per trovare nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S.) il titolo III “disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici”. Al capo I “degli spettacoli e trattenimenti pubblici” l’articolo 68 spiega innanzitutto che

“senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.”

Prima di organizzare eventi è quindi necessaria la licenza, che prevede anche la verifica, da parte di esperti, della solidità della struttura, della sicurezza dell’ambiente, dell’esistenza di uscite di emergenza, necessarie soprattutto in caso di incendio.

Il preposto alla sicurezza

Enti locali, società di produzione e organizzazione eventi, committenti e altri soggetti che organizzano o patrocinano grandi eventi all’aperto e al chiuso devono sempre prevedere una figura professionale specializzata nella gestione della sicurezza.

Il preposto alla sicurezza degli eventi ha i compiti di

  • predisporre il Piano della Sicurezza dell’evento,
  • richiedere i Piani Operativi di Sicurezza (POS),
  • sorvegliare costantemente l’andamento dei lavori nelle diverse fasi,
  • segnalare le eventuali problematiche attraverso rapporti di verifica giornalieri,
  • intervenire con misure immediate di prevenzione e protezione.

La gestione della sicurezza nei grandi eventi e le norme antincendio

Iniziamo subito con le sanzioni previste dalle normative vigenti in caso di inadempimenti e violazioni: per il datore di lavoro o il dirigente sono previsti

  • da 3 a 6 mesi di carcere,
  • 3.000-12.000€ di ammenda,
  • provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale in base all’allegato I al D.Lgs. 81/08.

Il Titolo IV del D.Lgs 81/08 (Testo Unico della Sicurezza, Decreto legislativo 9 aprile 2008) affronta temi relativi al settore edile, alle misure preventive e protettive per chi lavora alle opere di costruzione e allestimento, e alla descrizione tecnica dei requisiti impiantistici e strutturali delle opere.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione e di protezione negli spettacoli di tipo ludico, fieristico, sportivo a carattere temporaneo, queste sono approfondite nel Decreto Palchi e nella Circolare numero 35 del 14 dicembre 2014, che specifica, oltre alle istruzioni per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, anche i requisiti di formazione/addestramento obbligatori come

  • l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria (ad esempio DPI anticaduta) per pubblico spettacolo e fiere,
  • l’uso di sistemi di accesso e posizionamento con funi per il pubblico spettacolo,
  • il montaggio della O.T. per il pubblico spettacolo,
  • la gestione delle situazioni di emergenza,
  • l’utilizzo delle attrezzature di lavoro particolari nelle fiere,
  • il montaggio dei ponteggi prefabbricati nel settore fieristico.

Per quanto riguarda la protezione antincendio, sono previste linee guida specifiche nella direttiva del 2018 (che citeremo nel capitolo seguente):

“si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia. Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall’organizzatore. In manifestazioni ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’articolo 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 numero139, con l’impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 numero 261.”

La sicurezza nelle manifestazioni pubbliche

Nella Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità – Luglio 2018, sono indicate alcune norme da seguire per garantire la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche autorizzate:

  • è l’organizzatore a inviare al Comune “l’istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare”*,
  • nelle manifestazioni citate nel Regio Decreto 773 del 1931, il Questore “interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte. Nell’ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza”.

* “Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.”

Sicurezza nei luoghi di lavoro in occasione di grandi eventi

Il titolo V del Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro prevede che tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione, preparazione e gestione degli eventi devono adottare le misure protettive come

  • dispositivi anti caduta,
  • dispositivi di protezione collettiva e individuale,
  • impianti di sicurezza antincendio
  • o per la gestione delle emergenze.

È necessario che tutto sia in regola, dalla compilazione dei moduli alla presenza di tutti i documenti necessari da esibire anche durante eventuali ispezioni.

Per avere la certezza che tutto sia presente e corretto, affidati a professionisti qualificati per consulenza e corsi di formazione anche in azienda.