Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione e sicurezza sul lavoro entrato in vigore il 24 maggio 2025: le principali novità
Il nuovo Accordo unico riguardante la formazione e la sicurezza sul lavoro accorpa i diversi accordi attualmente presenti, con l’obiettivo di definire modalità, durata e requisiti dei percorsi formativi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, Coordinatori della sicurezza e addetti all’uso delle attrezzature di lavoro.
In questo articolo analizziamo le principali novità e i cambiamenti rispetto allo scenario precedente.
Accordo Stato-Regioni e formazione lavoratori alla salute e sicurezza sul lavoro: quali sono i principali cambiamenti
Tra i cambiamenti più rilevanti del nuovo Accordo Stato-Regioni troviamo i seguenti:
- introduzione di percorsi formativi unificati per tutte le figure della sicurezza aziendale, con contenuti minimi standardizzati, aggiornati in base ai rischi effettivi delle mansioni e al contesto lavorativo;
- introduzione di nuovi corsi per figure specifiche quali i Datori di lavoro e di obblighi formativi specifici per nuove attrezzature prima non normate;
- durata dei corsi rimodulata per garantire maggiore coerenza con gli obiettivi formativi e l’intensità dei contenuti e riduzione tempistica di aggiornamento;
- introduzione dell’obbligo della verifica dell’apprendimento, per tutti i percorsi, attraverso test scritti, prove pratiche o orali, accompagnati da verbale firmato dal docente e dal responsabile dell’ente formatore;
- valutazione del gradimento obbligatoria per tutti i corsi in relazione alla qualità didattica, organizzativa e di efficacia;
- monitoraggio dell’efficacia della formazione nel tempo, che dovrà essere verificata anche dopo la conclusione del corso tramite check-list, interviste o osservazioni strutturate;
- nuove modalità di erogazione, oltre alla formazione in presenza, è consentita la FAD asincrona solo per alcuni moduli teorici, mentre le esercitazioni pratiche e i test devono svolgersi obbligatoriamente in presenza o in videoconferenza sincrona;
- riconoscimento e regolamentazione delle modalità di erogazione della formazione (presenza fisica, videoconferenza sincrona, e-learning, modalità mista).
A conti fatti, le novità introdotte hanno la funzione di rendere la formazione sempre più tracciabile, personalizzata e realmente utile.
Quali sono i soggetti autorizzati alla formazione
Secondo la nuova normativa, i soggetti autorizzati a erogare formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono possedere precisi requisiti di qualificazione e accreditamento, allo scopo di garantire che la formazione sia svolta da enti competenti e in grado di assicurare tracciabilità e qualità dell’attività didattica.
I soggetti abilitati includono:
- Regioni e Province autonome, direttamente o tramite strutture formative accreditate; Enti bilaterali e organismi paritetici riconosciuti, che operano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- organismi accreditati ai sensi della normativa regionale per la formazione professionale;
- associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- organismi pubblici come INAIL, ASL, Vigili del Fuoco, Forze armate, Università, solo per le proprie specifiche competenze;
- Ordini e Collegi professionali, per la formazione dei propri iscritti;
- Datori di lavoro, esclusivamente per la formazione interna ai propri lavoratori, a condizione che dispongano di formatori qualificati e strutture idonee.
Organizzazione dei corsi: regole e limiti
Troviamo dei cambiamenti anche nell’organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il numero massimo di partecipanti si riduce da 35 a 30 per la teoria. Per la formazione che richiede una parte pratica, viene stabilito un rapporto massimo di 1 istruttore ogni 6 partecipanti. Questo limite assicura un’interazione adeguata tra docente e partecipanti e una corretta verifica dell’apprendimento.
Le modalità di erogazione sono ora distinte tra formazione in presenza, videoconferenza sincrona (VCS) e formazione a distanza asincrona (FAD). La VCS è equiparata alla presenza se rispetta determinati requisiti tecnici: tracciabilità della connessione, registrazione delle presenze, interazione attiva e identificazione certa del partecipante. La FAD è ammessa solo per alcuni contenuti teorici, non per le parti pratiche.
L’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori prevede inoltre la predisposizione di un progetto formativo, in cui si definiscono obiettivi, contenuti, durata, metodologia, modalità di verifica dell’apprendimento e qualifiche dei docenti. Questo documento garantisce coerenza tra i fabbisogni formativi e il percorso erogato, ed è parte integrante del fascicolo del corso.
Il fascicolo deve contenere anche il registro presenze, le prove di verifica, i questionari di gradimento, eventuali materiali didattici e il verbale finale di valutazione. Ogni ente formatore o datore di lavoro che organizza formazione ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione per almeno 10 anni, in formato cartaceo o digitale, accessibile in caso di controlli ispettivi o contenziosi.
Valutazione dell’apprendimento
Uno dei cambiamenti più importanti riguarda la valutazione dell’apprendimento.
Al termine di ogni percorso è obbligatoria una prova finale, che può consistere in un test scritto, una prova orale o una dimostrazione pratica, a seconda della tipologia del corso. La prova deve essere coerente con gli obiettivi formativi stabiliti nel progetto del corso e deve essere sempre documentata con un verbale di verifica firmato dal docente e dal responsabile del progetto formativo.
Oltre alla valutazione dell’apprendimento, il nuovo Accordo rende obbligatorio anche il questionario di gradimento da sottoporre a ciascun partecipante. Questo strumento ha lo scopo di raccogliere feedback utili per monitorare la qualità della formazione, l’efficacia didattica e il livello di soddisfazione degli utenti.
Viene introdotto inoltre l’obbligo di verificare l’efficacia della formazione nel tempo, anche dopo il termine del corso: questa valutazione può avvenire attraverso strumenti pratici come questionari di autovalutazione, interviste ai lavoratori, osservazioni dirette sul campo o check-list comportamentali.
Formazione fin dal primo giorno
Particolare attenzione viene posta alla formazione dei lavoratori fin dal primo giorno di attività, chiarendo in modo definitivo una questione spesso oggetto di interpretazioni discordanti: secondo il nuovo testo, nessun lavoratore può essere adibito alla mansione, neppure temporaneamente, senza aver ricevuto una formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Questo significa che il periodo di affiancamento o le prime giornate operative non possono essere considerati una fase “di osservazione” priva di obblighi formativi. Al contrario, il lavoratore deve essere formato almeno sui rischi generali e specifici prima dell’effettivo inizio delle attività, compresi i comportamenti da adottare in caso di emergenza, l’uso corretto dei DPI e l’organizzazione della sicurezza aziendale.
Disposizioni transitorie e principali scadenze
Durante la fase transitoria di 12 mesi, ossia fino al 23 maggio 2026, sarà ancora possibile avviare corsi secondo i precedenti Accordi Stato-Regioni e l’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo, a partire da giorno 24 maggio 2025 decorrono i termini per l’adempimento dei nuovi obblighi formativi. Le principali scadenze da calcolare a partire da tale data sono:
- formazione obbligatoria per datori di lavoro – i datori di lavoro devono completare la formazione prevista dall’Accordo 2025 entro 24 mesi, cioè entro il 23 maggio 2027;
- aggiornamento per i preposti – se la formazione o l’ultimo aggiornamento sono stati effettuati più di due anni prima del 24 maggio 2025, l’aggiornamento deve essere completato entro il 23 maggio 2026;
- formazione per ambienti confinati (DPR 177/2011) – i nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi, quindi entro il 23 maggio 2026;
- formazione per nuove attrezzature introdotte dall’Accordo (es. carriponte, caricatori per materiali) – obbligo di completamento entro il 23 maggio 2026.
Consulenza qualificata, percorsi formativi su misura
Con l’Accordo del 17 aprile 2025, le regole diventano ancora più chiare e – in parte – più stringenti, rendendo essenziale per le aziende una gestione professionale del processo formativo: in questo scenario, affidarsi a un team di esperti in sicurezza sul lavoro e formazione consente di rispettare ogni obbligo normativo, evitare sanzioni e soprattutto tutelare concretamente i lavoratori.
Una consulenza qualificata garantisce percorsi formativi su misura, efficaci e documentati, contribuendo alla creazione di un ambiente di lavoro sicuro e consapevole.
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