Sicurezza sul lavoro e smart working: come devono tutelarsi le imprese?

Attraverso la sentenza numero 45808 del 5 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha spiegato che “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Ma vediamo nel dettaglio la valutazione dei rischi, la definizione di luogo di lavoro e come gestire lo smart working in Italia.
Smart Working: il lavoro del futuro è già presente nelle aziende
L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro ha sottolineato che con l’avvento della tecnologia le opportunità di lavoro si sono ampliate: oggi è infatti possibile lavorare anche al di fuori degli spazi di lavoro a cui siamo abituati (ad esempio, al di fuori dell’azienda). Questo implica anche lo sviluppo di nuove forme di organizzazione del lavoro.
A conferma di quanto sopra riferito, l’articolo 18 comma 1 della legge numero 81 del 2017 cita la prestazione lavorativa che “viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”.
La sentenza della Cassazione successiva a un tragico avvenimento
Nella sentenza 45808 del 2017 sopra citata la Corte di Cassazione affronta il caso di un incidente mortale (identificato come infortunio sul lavoro) e si riferisce alla situazione in cui un dipendente viene inviato in ambienti esterni all’azienda per eseguire prestazioni lavorative.
La sentenza spiega che “[…] i doveri di valutazione del rischio e di formazione del lavoratore gravanti sugli odierni imputati, in quanto datori di lavoro “mandanti” […] sorgevano dal generale obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati (articolo 15 D.Lgs. numero 81/08) e dal parimenti generale obbligo di formare i lavoratori, in particolare in ordine ai rischi connessi alle mansioni (articolo 37, comma 1, lettera b) D.Lgs. numero 81/08) […]”.
Quando allora uno spazio è definito “luogo di lavoro”?
Nell’articolo 62 del decreto legislativo numero 81 del 2008 si evince la definizione di “luogo di lavoro” come spazio che ospita posti di lavoro all’interno o all’esterno di un’azienda o area produttiva, o anche un ambiente gestito dalle stesse in cui il lavoratore può accedere nell’ambito del proprio lavoro.
Quali sono i rischi per le imprese che applicano lo smart working?
Un datore di lavoro può essere chiamato a rispondere di violazioni relative alla sicurezza dei propri dipendenti se questo fosse informato sui fatti, ad esempio sull’invio e sulla presenza del lavoratore nel luogo di lavoro esterno all’azienda, e se non avesse valutato i rischi e formato le persone.
I responsabili dell’impresa non devono permettere che i dipendenti accedano a luoghi di lavoro per fornire le loro prestazioni se vi è impossibilità di valutare i rischi o tali ambienti siano privi di misure di prevenzione e protezione.
E quali sono, allora, le responsabilità delle imprese in ambito sicurezza sul lavoro?
Gli obblighi dei datori di lavoro per tutelarsi e garantire la sicurezza dei propri dipendenti sono:
- valutare i rischi nei luoghi di lavoro interni ed esterni all’azienda,
- formare i lavoratori, soprattutto dei rischi che possono incorrere svolgendo le loro mansioni.