Sicurezza sul lavoro e smart working: come devono tutelarsi le imprese?
Quali obblighi ha il datore di lavoro in fatto di sicurezza sul lavoro verso chi fornisce prestazioni lavorative in luoghi esterni all’azienda e, quindi, anche modalità in smart working?
Attraverso la sentenza numero 45808 del 5 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha spiegato che “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Ma vediamo nel dettaglio la valutazione dei rischi, la definizione di luogo di lavoro e come gestire lo smart working in Italia.
Smart Working: il lavoro del futuro è già presente nelle aziende
L’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro ha sottolineato che con l’avvento della tecnologia le opportunità di lavoro si sono ampliate: oggi è infatti possibile lavorare anche al di fuori degli spazi di lavoro a cui siamo abituati (ad esempio, al di fuori dell’azienda). Questo implica anche lo sviluppo di nuove forme di organizzazione del lavoro.
A conferma di quanto sopra riferito, l’articolo 18 comma 1 della legge numero 81 del 2017 cita la prestazione lavorativa che “viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”.
La sentenza della Cassazione successiva a un tragico avvenimento
Nella sentenza 45808 del 2017 sopra citata la Corte di Cassazione affronta il caso di un incidente mortale (identificato come infortunio sul lavoro) e si riferisce alla situazione in cui un dipendente viene inviato in ambienti esterni all’azienda per eseguire prestazioni lavorative.
La sentenza spiega che “[…] i doveri di valutazione del rischio e di formazione del lavoratore gravanti sugli odierni imputati, in quanto datori di lavoro “mandanti” […] sorgevano dal generale obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati (articolo 15 D.Lgs. numero 81/08) e dal parimenti generale obbligo di formare i lavoratori, in particolare in ordine ai rischi connessi alle mansioni (articolo 37, comma 1, lettera b) D.Lgs. numero 81/08) […]”.
Quando allora uno spazio è definito “luogo di lavoro”?
Nell’articolo 62 del decreto legislativo numero 81 del 2008 si evince la definizione di “luogo di lavoro” come spazio che ospita posti di lavoro all’interno o all’esterno di un’azienda o area produttiva, o anche un ambiente gestito dalle stesse in cui il lavoratore può accedere nell’ambito del proprio lavoro.
Quali sono i rischi per le imprese che applicano lo smart working?
Un datore di lavoro può essere chiamato a rispondere di violazioni relative alla sicurezza dei propri dipendenti se questo fosse informato sui fatti, ad esempio sull’invio e sulla presenza del lavoratore nel luogo di lavoro esterno all’azienda, e se non avesse valutato i rischi e formato le persone.
I responsabili dell’impresa non devono permettere che i dipendenti accedano a luoghi di lavoro per fornire le loro prestazioni se vi è impossibilità di valutare i rischi o tali ambienti siano privi di misure di prevenzione e protezione.
E quali sono, allora, le responsabilità delle imprese in ambito sicurezza sul lavoro?
Gli obblighi dei datori di lavoro per tutelarsi e garantire la sicurezza dei propri dipendenti sono:
- valutare i rischi nei luoghi di lavoro interni ed esterni all’azienda,
- formare i lavoratori, soprattutto dei rischi che possono incorrere svolgendo le loro mansioni.