Green Pass nelle aziende: cosa cambia dal 15 ottobre 2021
Dal 15 ottobre 2021 entra in vigore il nuovo Decreto Legge che regolamenta l’utilizzo del Green Pass nelle aziende private e pubbliche.
Vediamo insieme cosa prevede la legge.
Cosa dice la legge sul green pass per aziende private e pubbliche
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening“.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati (ovvero tutti quelli di Vostra e nostra comune pertinenza), l’art. 3 del Decreto introduce il nuovo articolo 9-sexies alla Legge 87/2021, prevedendo:
- l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte di chiunque svolga una attività lavorativa, inclusi coloro che svolgono attività di formazione o di volontariato.
L’obbligo non si applica a chi è esentato dalla vaccinazione in base ad idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare Ministeriale.
- che l’obbligo di verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 ricada sui datori di lavoro e, per i soggetti esterni che entrano in azienda per svolgervi una attività lavorativa, anche sui rispettivi datori di lavoro;
- che i datori di lavoro, entro il 15 Ottobre, debbano definire le modalità operative con cui saranno effettuati i controlli, preferibilmente al momento dell’accesso, e individuando preventivamente e formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento del possesso di idonea certificazione. Tali soggetti saranno, inoltre, incaricati del trattamento dei dati personali. Le sanzioni accertate sono irrogate dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell’accertamento dovranno trasmetter gli atti.
La verifica del certificato verde Covid in azienda
La verifica della Certificazione verde Covid-19 deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App “VerificaC19”, deve limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
Non può comportare l’accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.
Non è consentito richiedere copia delle certificazioni.
Nelle more dell’adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
Accesso in azienda da parte di lavoratori privi di Green Pass
L’accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori privi della Certificazione Verde (Green Pass) prevede due situazioni (D.L: 127/2021):
- lavoratori che non hanno comunicato di essere privi di Certificazione Verde – l’accesso è considerato abusivo, ed è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore; le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro;
- lavoratori che hanno informato l’azienda di non essere in possesso della Certificazione Verde Covid prima di accedere all’Azienda – sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
In conclusione, ci preme sottolineare che:
- in nessun caso i Medici Competenti Aziendali, Coordinatore e/o Territoriali, possono produrre certificazioni aggiuntive o sostitutive, o validare le stesse, o produrre o validare certificazioni di eventuale esenzione all’obbligo;
- all’interno del perimetro della norma, e fatto salvo il rispetto assoluto della stessa, i Datori di Lavoro possono individuare le modalità più idonee al controllo della documentazione.
Riferimenti normativi:
- DECRETO LEGGE 21 settembre 2021 n 127
- Circolare del Ministero della salute del 04 agosto m202
- Confindustria-nota-dl-21-settembre-2021-n-127-estensione-green-pass