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Cosa ci dice la Legge di Bilancio 2019 sulla tutela delle lavoratrici madri?

Cosa ci dice la Legge di Bilancio 2019 sulla tutela delle lavoratrici madri?

Tutela delle lavoratrici madri in azienda e smart workingDiritti, agevolazioni sull’orario di lavoro, valutazione dei rischi per le lavoratrici madri: come gestisce questi temi la normativa vigente? Facciamo il punto della situazione analizzando la Legge di Bilancio 2019 e lo smart working, oltre a capire quali sono i rischi per le imprese e i lavoratori.

Congedo di maternità: i diritti delle lavoratrici madri nella Legge 1204 del 1971

Partiamo dall’inizio.


Frutto di una lunga evoluzione normativa sulla tutela delle lavoratrici madri, questa legge (integrata poi dalla Legge numero 903 del 1977 e dalla Legge numero 53 del 2000) spiega che il congedo di maternità obbliga la lavoratrice ad astenersi dal lavoro da due mesi prima la data del parto fino a tre mesi dopo (questo dipende dalle condizioni di salute della madre, certificate dal medico), e un diritto all’80% della retribuzione.

La legge, inoltre, tutela le lavoratrici madri garantendo la conservazione del posto di lavoro con il divieto di licenziamento e il rientro con le stesse mansioni.

Legge di Bilancio 2019 e agevolazione dell’orario di lavoro per le lavoratrici madri

Il comma 486 della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l’articolo 18 della legge numero 81 del 2017 e obbliga i datori di lavoro a riservare alle madri la priorità di accesso allo smart working nei tre anni successivi al congedo per maternità.

Il testo, al comma 3-bis, spiega appunto che “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità”.

Flessibilità del congedo di maternità

L’articolo 16 della Legge di Bilancio 2019 prevede, inoltre, che la lavoratrice può scegliere di non lavorare solo dopo il parto per 5 mesi, in alternativa ai previsti 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto.


Queste scelte sono comunque sempre subordinate alla certificazione del medico specialista, che deve valutare i rischi a cui possono incorrere le lavoratrici, diversi per ogni caso.

Valutazione dei rischi per tutelare le lavoratrici madri

In relazione alla sicurezza sul lavoro, la normativa vigente prevede che siano valutati i rischi a cui possono incorrere le lavoratrici madri. Gli elementi da analizzare sono:

  • le mansioni che la donna deve compiere
  • la condizione dell’ambiente di lavoro
Per valutare il divieto di determinate lavorazioni, nella legge 1204 e DPR 1026 sono presi in considerazione anche:

  • agenti fisici
  • agenti biologici
  • agenti chimici

che possono mettere in pericolo la salute della madre o del nascituro.

Se esistono fattori di rischio, il datore di lavoro è obbligato, ad esempio, a variare la mansione o la postazione dell’interessata. Se nessuna posizione dovesse tutelare la madre da possibili rischi, l’Ispettorato del Lavoro può certificare tali condizioni e sospendere anticipatamente la lavoratrice.

Meritocrazia o disparità?

Questa forma di tutela delle lavoratrici madri è un’interessante e giusta opportunità per le donne che hanno a carico uno o più figli, ma tale situazione potrebbe comportare una rigidità nell’organizzazione aziendale, oltre alla possibilità che si crei disparità di trattamento con altre categorie di lavoratori, anch’esse con esigenza di tutela.
Oggi la normativa non è del tutto chiara in relazione agli effetti sulla gestione aziendale, ma è bene che lavoratori e datori di lavoro siano aggiornati, attraverso formazione e consulenza, sulla legislazione in essere e sui propri diritti e doveri.