Rischio elettrico: responsabilità del datore di lavoro

In ambito aziendale, la definizione di rischio elettrico si riferisce alla potenziale esposizione dei lavoratori a situazioni pericolose legate all’elettricità. Questo rischio può derivare dalla presenza di impianti, attrezzature o dispositivi che usano la corrente elettrica, e che quindi possono essere causa di shock, bruciature e altri danni fisici.
I settori di attività più esposti al rischio elettrico sono quindi quelli a stretto contatto con impianti elettrici e/o sistemi sotto tensione, come il settore edilizio, l’industria o i trasporti.
In questo articolo ci concentriamo sulle responsabilità del datore di lavoro.
Obblighi del datore di lavoro nel rischio elettrico
Come sappiamo, il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 81/08. All’articolo 80, il Testo Unico recita:
“Il datore di lavoro, in relazione a tutte le attività lavorative svolte all’interno della propria azienda, a prescindere dalla natura dell’attività e dalle dimensioni dell’azienda, deve valutare i rischi cui sono esposti i lavoratori, ivi compresi i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, quali i rischi derivanti dall’elettricità.”
In questo contesto, la valutazione del rischio elettrico è un’attività complessa che deve essere effettuata a partire da un sopralluogo e in collaborazione con il medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); deve inoltre essere fatta periodicamente, in base alle variazioni che possono intervenire nell’ambiente di lavoro. Ad esempio, se l’attività lavorativa cambia o se vengono introdotte nuove attrezzature, è necessario rivedere la valutazione del rischio elettrico.
In particolare, il datore di lavoro deve controllare lo stato di impianti elettrici e apparecchiature elettriche, la manutenzione regolare e la conformità degli stessi alle norme di sicurezza vigenti, come anche la presenza di misure di protezione collettiva e individuale.
Misure di sicurezza elettrica
Una volta portata a termine la valutazione, il datore di lavoro ha la responsabilità di implementare misure di prevenzione e protezione efficaci per ridurre il rischio di incidenti.
Come abbiamo visto, tali misure possono essere suddivise in due categorie, protezione collettiva e individuale.
Tra le misure di protezione collettiva possiamo citare le seguenti:
- isolamento delle parti attive degli impianti elettrici, in modo che non siano accessibili ai lavoratori;
- messa a terra degli impianti;
- protezione contro i contatti indiretti, che si verificano quando un lavoratore tocca una parte metallica di un’apparecchiatura elettrica che è in tensione a causa di un guasto; la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata attraverso dispositivi come gli interruttori differenziali.
Tra i dispositivi di protezione individuale più usati contro l’arco elettrico troviamo:
- guanti e maniche isolanti, indossati dai lavoratori che devono entrare in contatto con parti attive degli impianti elettrici;
- scarpe isolanti, per proteggere contro le scosse elettriche impedendo il passaggio di corrente attraverso i piedi;
- visiere di protezione.
Elettricità e sicurezza: l’importanza della formazione dei lavoratori
Oltre alle misure di prevenzione e protezione, un aspetto essenziale della protezione contro il rischio elettrico – e della protezione in generale – è la formazione dei dipendenti all’utilizzo sicuro degli impianti elettrici.
La formazione deve essere effettuata da personale qualificato e deve includere la conoscenza dei rischi elettrici, le norme di sicurezza e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Sanzioni amministrative e pecuniarie
Il datore di lavoro che non adotta le misure previste dal D.Lgs. 81/08 contro il rischio elettrico è soggetto a sanzioni amministrative e penali.
Le sanzioni amministrative sono previste dall’articolo 49 e possono essere di due tipi:
- sanzioni pecuniarie – variano a seconda della gravità dell’infrazione e possono andare da un minimo di 1.096 euro a un massimo di 4.384 euro;
- sanzioni interdittive – possono consistere nell’ordine di sospensione dell’attività lavorativa fino all’adeguamento delle misure di prevenzione e protezione.
Le sanzioni penali sono previste dall’articolo 59 e si distinguono tra reati e contravvenzioni:
- i reati sono punibili con la pena della reclusione da tre a sei mesi o con la pena dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro;
- le contravvenzioni sono punibili con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con la pena dell’ammenda da 500 a 3.000 euro.
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