Sorveglianza sanitaria obbligatoria in azienda: cos’è, quando è prevista e chi la esegue?
Quando parliamo di sorveglianza sanitaria tocchiamo diversi temi importanti come la salute dei lavoratori, l’igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Al controllo sanitario sono sottoposti i dipendenti che per la loro mansione sono esposti a rischi per la loro salute.
Ma quali sono gli obblighi del medico competente e cosa comprende la sorveglianza sanitaria obbligatoria?
Il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) ha apportato modifiche rilevanti alla precedente normativa in merito a questa tematica e di seguito vogliamo darti maggiori informazioni, oltre a ricordarti che i consulenti di 2Di GROUP sono a tua disposizione per supportarti nella gestione delle attività relative alla sicurezza, alla medicina del lavoro e ai corsi di formazione.
Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro definisce la sorveglianza sanitaria come le procedure mediche volte a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, sulla base dei fattori di rischio professionale presenti nell’ambiente di lavoro e connessi alla mansione.
La sorveglianza sanitaria si esplica attraverso visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio.
Nello specifico l’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/08 recita quanto segue.
“La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica […]
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Che ruolo ha il medico competente?
Quando un’azienda è soggetta all’obbligo di sorveglianza sanitaria o quando il lavoratore ne fa richiesta e questa viene accettata dalla figura professionale di riferimento, il datore di lavoro nomina il medico competente, professionista che ha il compito di eseguire tale attività e fornire il giudizio di idoneità in relazione alla salute dei lavoratori correlata alle mansioni svolte.
In merito al medico competente e alla sorveglianza sanitaria, l’articolo 40 del Decreto Legislativo 81/08 afferma inoltre che
“entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria […]”.
Obbligo di sorveglianza sanitaria: per chi?
Il datore di lavoro deve per obbligo di legge sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui mansione presenta rischi per la loro salute e sicurezza, e farsi carico delle spese delle visite mediche.
In particolare, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per lavoratori esposti a rischi originati da
- agenti fisici (rumori, radiazioni, vibrazioni, ecc.),
- agenti biologici (microrganismi che possono generare patologie),
- agenti chimici,
- amianto,
- videoterminali,
- lavoro notturno,
- sollevamento carichi pesanti,
- utilizzo di macchine per la movimentazione terra e merci.
Per il lavoratore notturno (che svolge la sua mansione per almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, pause comprese) la sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria: la persona deve essere sottoposta a visite preventive e periodiche da parte del medico competente aziendale.
Per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, se le misure indicate dal medico competente prevedono l’inidoneità alla mansione specifica, l’articolo 42 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede che il datore di lavoro adibisca “il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Sorveglianza sanitaria per lavoro con videoterminali
Il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) riserva un’attenzione particolare per i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali nel Titolo VII, i quali sono sottoposti a rischi per la vista e per gli occhi (affaticamento visivo), problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale (stanchezza), e a condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
In particolare, il comma 6 dell’articolo 176 stabilisce che “il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”. Il datore di lavoro deve anche
- fornire ai lavoratori informazioni relative alle misure da applicare al posto di lavoro, alle modalità di svolgimento delle attività e alle protezioni della vista e degli occhi,
- assicurare ai lavoratori una formazione adeguata.
Per approfondire, è possibile scaricare questo documento dell’INAIL del 2010 relativo a “Il medico competente e gli addetti ai videoterminali”.
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