Quando il contagio da COVID-19 è infortunio sul lavoro?
In questa situazione, caratterizzata dall’emergenza COVID-19, sono molti i quesiti che emergono nel mondo del lavoro sulla sicurezza e la prevenzione.
Tra questi ci chiediamo quando l’eventuale contagio da COVID-19 è considerato infortunio sul lavoro.
Vediamo insieme cosa prevedono il Governo e l’INAIL.
L’INAIL tutela il lavoratore se contagiato sul posto di lavoro
L’istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro riconosce il contagio da COVID-19 in occasione di lavoro:
“l’articolo 42, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 181, ha anzitutto chiarito che l’infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”.
Infortunio sul lavoro per causa violenta
La causa violenta del contagio da COVID-19 contratto in occasione di lavoro, come per altre patologie infettive, è equiparata a quella dell’infortunio, anche quando gli effetti dovessero presentarsi in seguito.
In questo caso la circolare numero 22 del 20 maggio 2020 emanata dall’INAIL definisce la causa violenta nell’azione dei fattori virali che penetrano nell’organismo manifestando un’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico.
Ribadiamo che la tutela dell’INAIL è garantita se il contagio avviene durante lo svolgimento dell’attività lavorativa: di seguito indichiamo le specifiche.
Come dimostrare che il contagio è avvenuto sul posto di lavoro?
La circolare dell’INAIL spiega anche questo, in sintesi non occorre dimostrare che il lavoratore è stato contagiato sul luogo di lavoro, ma è sufficiente la presunzione: il fatto che il contagio sia avvenuto sul posto di lavoro deve essere desunto come “conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (cosiddetta presunzione semplice)”.
L’indennità lavorativa
Quando il contagio da COVID-19 è riconducibile all’attività lavorativa, l’indennità del lavoratore che non può presentarsi al lavoro copre anche il periodo della quarantena o della permanenza domiciliare fiduciaria.
L’infortunio è indennizzabile dall’INAIL quando avviene
- durante lo svolgimento delle proprie mansioni,
- durante attività strumentali o accessorie.
Diventa malattia professionale quando il contagio e l’attività lavorativa hanno un “rapporto causale, o concausale, diretto con il rischio professionale”.
Non essendo il contagio da COVID controllabile completamente dal datore di lavoro, inoltre, l’articolo 42 del decreto sopra citato afferma che l’infortunio da coronavirus in occasione di lavoro non incide sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro.
Qual è la responsabilità del datore di lavoro se il contagio avviene in azienda?
La Circolare numero 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL specifica che la responsabilità civile e penale del datore non è valutata o accertata sulla base di un contagio accertato nel luogo di lavoro.
Questa situazione di emergenza ha esposto infatti le aziende ad accadimenti che spesso non si possono controllare e la responsabilità del datore di lavoro deve essere accertata da criteri diversi da quelli su cui ci si basa per riconoscere il diritto alle prestazioni assicurative.
L’imprenditore è responsabile solo quando viola la legge o gli obblighi descritti nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali: articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, numero 33.